IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dall'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 43 convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1998,  emanato  d'intesa  con  il  Ministro della difesa, concernente
disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso
di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio   1998   «Dei   trattamento   degli   ex  Presidenti  della
Repubblica»;
  Visto  l'accordo  stipulato,  ai  sensi  dell'art.  15  della legge
7 agosto  1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le
modalita'  di  attuazione  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
21 novembre 2000;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta  la necessita' di meglio chiarire le finalita' e i criteri
organizzativi dal trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio dei Ministri delegato;

                                Emana

                       la seguente direttiva:

                               Art. 1.

                      Trasporto aereo di Stato

  1.  Il  trasporto  aereo  di  Stato  ha  lo  scopo  di assicurare i
trasferimenti  in  Italia  e  all'estero  delle  Autorita'  di cui al
comma 3  per  Io svolgimento di compiti istituzionali ed il trasporto
sanitario d'urgenza, di cui all'art. 2.
  2.  Per  compiti  istituzionali, ai sensi del comma 1, si intendono
quelli  specificamente  e  strettamente  derivanti  dall'espletamento
delle funzioni proprie della carica.
  3.  Il  trasporto  aereo di Stato e' disposto esclusivamente per le
finalita'  di  cui  al  comma  2  e  secondo  criteri generali di cui
all'art. 6 in favore delle seguenti Autorita':
    a) Presidente della Repubblica;
    b) Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e della Camera dei
deputati;
    c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
    d) Presidente della Corte costituzionale;
    e) ex Presidenti della Repubblica.
  3. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere
disposto  il  trasporto  aereo  di  Stato  per  i  Ministri  e per le
delegazioni  ufficiali  di  Organi costituzionali solo in presenza di
entrambe le condizioni di seguito indicate:
    a)    sussistono   comprovate   ed   inderogabili   esigenze   di
trasferimento  connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali ai
sensi del comma 2 dell'art. 1;
    b) non  sono  disponibili  voli  di  linea ne' altre modalita' di
trasporto  compatibili  con  dette funzioni istituzionali neppure con
diversa programmazione del viaggio.
  4.  La  disposizione di cui al comma 3 puo' trovare applicazione ai
Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.